ICI 2008

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Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
D.Lgs 504/1992
Istruzioni I.C.I. anno 2008


Adeguamento a seguito Decreto Legge 93/2008

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 28/5/08) il decreto legge n. 93/2008 che prevede, a partire dalla scadenza del 16 Giugno, l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali, in cui si ha la residenza anagrafica (D.lgs 504/92) e relative pertinenze (art 817 del c.c.), fino ad un massimo di tre: (un solo box, una sola cantina, una sola soffitta).

Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle pertinenze si deve far riferimento al regolamento comunale ICI ed usare l’apposito modulo di dichiarazione.

Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9. Ove le stesse siano adibite ad abitazione principale continuano ad applicare l’aliquota del 5 per mille e la detrazione comunale pari a Euro 103,29 o Euro 258,22 per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera CC n. 16 del 17/04/08.

Si ritendono ulteriormente esenti dal pagamento dell’ICI ai sensi del D.lgs 93/2008 le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta (genitore, figlio, nonno, nipote) e il linea collaterale fino al secondo grado (fratelli, sorelle) se nelle stesse detti parenti hanno stabilito la propria residenza, nonché le pertinenze fino ad un massimo di tre (un solo box, una sola cantina, una sola soffitta). Anche per le abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito, si deve far riferimento al regolamento comunale ICI ed usare l’apposito modulo di dichiarazione.

Tale casistica essendo al momento di controversa e dubbiosa interpretazione, pertanto suscettibile di successivi chiarimenti, potrà essere oggetto di nuovo comunicato da parte di questo Ente.

Nel caso l’esenzione non fosse dovuta a seguito del predetto comunicato si potrà provvedere al versamento dell’importo complessivo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi con la rata ICI a saldo da versare entro il 16/12/2008.

Aliquota del 7 per mille altri fabbricati ed aree edificabili (Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16 marzo 2008)

Prima e seconda rata
· Il pagamento ICI può essere eseguito in due rate.

· Il 16 giugno dovrà essere versata la 1° rata dell' imposta comunale sugli Immobili (I.C.I), pari al 50% dell' imposta dovuta calcolata sulla base dell' aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell' anno precedente. Dal 1 al 16 dicembre dovrà essere versata la 2° rata a saldo dell' ICI dovuta per l' intero anno in corso con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata.

· E' sempre possibile pagare a giugno l' imposta dovuta per l' intero anno.

Versamenti
L'imposta può essere pagata, tramite versamento con il modello F24 oppure con il bollettino postale N. 49144025 intestato a: Comune di Morlupo – servizio tesoreria riscossione ICI, allegato alle lettere inviate agli utenti. In caso non fosse stato recapitato lo si può ritirare presso l'ufficio tributi del Comune (per informazioni tel. 0690195329).

L’Amministrazione Comunale