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ICI 2008 |
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Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.)
E’
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 28/5/08) il decreto legge
n. 93/2008 che prevede, a partire dalla scadenza del
16 Giugno, l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali, in
cui si ha la residenza anagrafica (D.lgs 504/92) e
relative pertinenze (art 817 del c.c.), fino ad un massimo di tre: (un solo
box, una sola cantina, una sola soffitta). Per
le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle
pertinenze si deve far riferimento al regolamento comunale ICI ed usare l’apposito
modulo di dichiarazione. Sono
escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8,
A9. Ove le stesse siano adibite ad abitazione principale
continuano ad applicare l’aliquota del 5 per mille e la detrazione comunale
pari a Euro 103,29 o Euro 258,22 per coloro che si trovano nelle condizioni
di cui all’art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera CC n. 16
del 17/04/08. Si ritendono ulteriormente esenti dal pagamento dell’ICI ai
sensi del D.lgs 93/2008 le abitazioni concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta (genitore, figlio, nonno, nipote) e il linea collaterale fino al secondo grado (fratelli,
sorelle) se nelle stesse detti parenti hanno stabilito la propria residenza, nonché
le pertinenze fino ad un massimo di tre (un solo box, una sola cantina, una
sola soffitta). Anche per le abitazioni e relative pertinenze date in uso
gratuito, si deve far riferimento al regolamento comunale ICI ed usare l’apposito modulo di dichiarazione. Tale
casistica essendo al momento di controversa e dubbiosa interpretazione,
pertanto suscettibile di successivi chiarimenti, potrà essere oggetto di nuovo
comunicato da parte di questo Ente. Nel
caso l’esenzione non fosse dovuta a seguito del
predetto comunicato si potrà provvedere al versamento dell’importo
complessivo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi con la rata ICI a
saldo da versare entro il 16/12/2008. Aliquota del 7 per mille altri fabbricati ed aree edificabili (Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 16 marzo 2008) Prima e seconda rata · Il 16 giugno dovrà essere versata la 1° rata dell' imposta comunale sugli Immobili (I.C.I),
pari al 50% dell' imposta dovuta calcolata sulla base dell' aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell' anno precedente. Dal 1 al 16 dicembre dovrà
essere versata la 2° rata a saldo dell' ICI dovuta
per l' intero anno in corso con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata. · E' sempre possibile pagare a giugno l' imposta dovuta per l' intero anno. Versamenti L’Amministrazione Comunale
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